Normativa MiFID
Maggiore tutela per gli investitori: la direttiva Market in financial instruments directive - MiFID
Da tempo l’Unione Europea intende creare un unico mercato di servizi e attività finanziarie in tutti i Paesi europei, e per questa ragione, il 1° novembre 2007 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano una nuova Direttiva: Market in financial instruments directive (cd. Direttiva MiFID).1
Vari gli ambiti d’interesse: la vigilanza sugli intermediari, il rinnovamento dei servizi e delle attività di investimento, le modifiche sulla disciplina dei mercati finanziari e sulle regole di condotta degli Intermediari. I cambiamenti più importanti riguardano:
- come gli investitori vengono classificati e tutelati;
- quali informazioni gli Intermediari ed investitore si devono scambiare.
Classificazione e tutela degli investitori
La nuova normativa stabilisce che ciascun Intermediario proceda ad nuova classificazione dei propri investitori in base alle caratteristiche degli stessi e alla competenza in materia finanziaria. Sono previste tre categorie, in ordine crescente di competenza: clienti al dettaglio (non professionali), clienti professionali e controparti qualificate; l’Intermediario deve garantire la maggior tutela agli investitori non professionali.
Cosa l’investitore deve sapere
Il Cliente deve essere informato circa la modalità di trasmissione ed esecuzione degli ordini della banca; decidere se accettatala ed, in caso positivo, dichiararlo esplicitamente.
La normativa, inoltre, obbliga gli intermediari a gestire alle migliori condizioni possibili gli ordini di compravendita di strumenti finanziari (best execution). Non è più obbligatoria la concentrazione degli scambi nei mercati regolamentati, cioè la trasmissione degli ordini di acquisto e vendita degli strumenti finanziari in un unico mercato.
Viene regolamentato il servizio di consulenza, cioè la prestazione di raccomandazioni personalizzate sulle operazioni finanziarie; e solo un Intermediario espressamente autorizzato dall’Autorità di Vigilanza come UniCredit Private Banking può svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti.2
Cosa la banca deve sapere dai suoi investitori
Per tutelarne gli interessi, la banca deve chiedere ai suoi investitori le informazioni necessarie per tracciarne il profilo finanziario e verificare l’appropriatezza e l’adeguatezza delle operazioni disposte dai clienti nonché del profilo di rischio dell’investimento connesso al servizio di gestione di portafogli eventualmente prescelto dal Cliente.
Infine, nella prestazione dei servizi di investimento, gli Intermediari devono definire misure organizzative idonee a prevenire e gestire le situazioni di conflitto di interesse, e, qualora tali misure non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, procedere alla comunicazione nei confronti dei clienti della natura e delle fonti dei conflitti stessi.
La banca potrà pagare o ricevere incentivi3 da parte di un soggetto diverso dal Cliente, solo se il Cliente ne sarà stato preventivamente informato e a condizione che tali incentivi accrescano la qualità del servizio reso.
Per approfondimenti è possibile visionare i seguenti documenti:
- Documento impresa - doc. informativo
- Documenti di strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini
- Documento di sintesi della policy sui conflitti di interessi
e consultare il sito della Consob, alla sezione "Investor Education".
1 Direttiva n. 2004/39/CE, recepita con il D. Lgs. n. 164 del 17/9/07
2 Il servizio di consulenza è definito come “prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa di investimento, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione” (cfr. art. 1, comma 1, lett. 5-septies del D. Lgs. n. 58/98, come modificato dal D. Lgs. n. 164/2007). Non rientrano quindi in tale definizione le consulenze generiche, le comunicazioni commerciali e ogni altra informazione generica data ai clienti circa gli investimenti in prodotti e strumenti finanziari.
3 Commissioni, competenze o prestazioni non monetarie.

